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Accordo Stato - Regioni

Approfondimento

In data 11 gennaio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’accordo STATO-REGIONI sui criteri e sulle modalità con cui effettuare la formazione di cui al decreto legislativo 81/08 dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti e dei datori di lavoro che ricoprono il ruolo di RSPP.

LAVORATORI

In base alla tipologia di attività svolta le aziende vengono classificate in attività a basso rischio, medio rischio ed alto rischio.
Per tutti i lavoratori, indipendentemente dall’appartenenza ad una o all’altra classe di rischio, deve essere effettuata una formazione generale di 4 ore, mentre la formazione specifica (inerente i rischi tipici del comparto di appartenenza) prevede l’ulteriore partecipazione a corsi di 4 ore per le attività con rischio basso, 8 ore per le attività con rischio medio e 12 ore per le attività con rischio alto.
I nuovi assunti devono iniziare il percorso formativo prima dell’assunzione o quantomeno contestualmente all’assunzione stessa e deve essere concluso entro 60 giorni.
E’ previsto l’obbligo di aggiornare la formazione dei lavoratori entro cinque anni (sei ore per qualsiasi categoria di rischio)

PREPOSTI

Per il personale individuabile come preposto (cioè quella persona che sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, ad esempio un caporeparto), oltre alla formazione prevista in qualità di lavoratore, l’accordo prevede una formazione particolare ed aggiuntiva della durata minima di 8 ore.
E’ previsto l’obbligo di aggiornare la formazione dei preposti entro cinque anni (sei ore).

DIRIGENTI

I dirigenti aziendali (cioè quelle persone che attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilano su di essa) devono invece partecipare ad un corso di formazione articolato in 4 moduli della durata minima complessiva di 16 ore.
E’ previsto l’obbligo di aggiornare la formazione dei dirigenti entro cinque anni (sei ore).

RSPP

I datori di lavoro che intendono svolgere il ruolo di RSPP devono frequentare un corso di abilitazione della durata di 16 ore per le attività a rischio basso, 32 ore per le attività a rischio medio e 48 ore per le attività a rischio alto.
L’aggiornamento ha periodicità quinquennale ed ha una durata modulata in relazione ai tre livelli di rischio sopra individuati:
BASSO 6 ore
MEDIO 10 ore
ALTO 14 ore


Servizio di prevenzione e protezione

Approfondimento

L’articolo 31 del decreto legislativo 81/08 (testo unico sicurezza) stabilisce l’obbligo di costituire un SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE dei lavoratori, i cui compiti sono delineati nell’articolo 33 dello stesso decreto.
A capo del Servizio deve essere posto un RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (di seguito denominato RSPP), il quale deve avere requisiti specifici individuati dall’articolo 32 dello stesso decreto 81/08.
Per quanto riguarda le attività artigianali e industriali il datore di lavoro di aziende con non più di 30 addetti può svolgere il ruolo di RSPP frequentando specifico corso di formazione, in alternativa il comma 1 dell’articolo 31 prevede la possibilità di incaricare persone o servizi esterni costituiti presso le Associazioni dei Datori di Lavoro.


Sorveglianza sanitaria

Approfondimento

La sorveglianza sanitaria è definita dal D.Lgs 81/08 come l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa e deve essere attivata in tutti i luoghi di lavoro nei quali sono presenti dei fattori di rischio per la salute dei lavoratori.


Assunzione: visita medica e formazione del lavoratore

Approfondimento

In caso di nuova assunzione, il Datore di Lavoro può (secondo il disposto del recente accordo Stato-Regioni) assolvere agli obblighi di formazione dei lavoratori, avviandola prima o contestualmente all’assunzione stessa e completata entro i successivi 60 giorni, mentre la visita medica (imposta dal D.Lgs. 81/2008 ) può essere disposta in via preventiva o preassuntiva.


Autocertificazione valutazione rischi

Approfondimento

La possibilità di ricorrere all’autocertificazione della avvenuta valutazione dei rischi (per le aziende fino a 10 dipendenti) è prevista fino al 30 giugno 2012. Entro tale data le autocertificazioni dovranno essere sostituite dal vero e proprio DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI.


Costituzione società o assunzione primo dipendente:
principali adempimenti

Approfondimento

Quando una ditta individuale assume il primo dipendente, o quando viene costituita una nuova società, scattano gli obblighi relativi alla SICUREZZA.
Con questo documento vogliamo ricordare alle aziende quali sono gli obblighi imposti dal D.Lgs. 81/2008.


Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

Approfondimento

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è una figura (designata all’interno o all’esterno dell’azienda con le modalità esposte in seguito) che ha una serie di attribuzioni (ma non obblighi) volte a garantire ed a regolamentare la consultazione e la partecipazione dei lavoratori alla tematica inerente la loro tutela.