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Statuto e Codice Etico


TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPI

TITOLO II

SOCI

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Art. 9 - Delegati e Comitati comunali
Art. l0 - Delegati e Comitati zonali

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE CATEGORIE
Art. 1l - Gruppi o Unioni provinciali di categoria

TITOLO V

ORGANI DELL'UNIONE
Art. 17 - Assemblea
Art. 19 - Consiglio Direttivo
Art. 21 - Comitato di Presidenza
Art. 23 - Presidente
Art. 24 - Collegio dei Probiviri
Art. 25 - Collegio dei Revisori dei conti
Art. 27 - Direttore
Art. 28 - Presidente onorario

TITOLO VI

ENTRATE - PATRIMONIO

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE

CODICE ETICO

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Associati
Art. 3 - Vertici Associativi
Art. 4 - Rappresentati Esterni

Il presente Statuto e il Codice Etico sono stati approvati daii'Assemblea straordinaria dei 21 Luglio 2006


TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - E' costituita con sede in Bergamo la "Unione Artigiani e Piccola Impresa di Bergamo e Provincia" denominata anche "Unione Artigiani di Bergamo e Provincia", ovvero "Unione degli Artigiani della Provincia di Bergamo" che più brevemente può assumere a tutti gli effetti anche le denominazioni "Unione Artigiani di Bergamo" ovvero "Unione Artigiani" (che in appresso verrà brevemente definita "Unione"), con adozione del logo confederale di cui al successivo art.3, organizzazione sindacale di rappresentanza, apartitica e apolitica, senza scopo di lucro e con durata illimitata.

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Art. 2 - L'Unione si propone la tutela degli interessi economici e sindacali delle imprese associate.
Per la realizzazione dei propri scopi l'Unione si propone, in particolare di:
a) Promuovere e tutelare in ogni campo gli interessi dell'artigianato, del lavoro autonomo e della piccola imprenditoria provinciale rappresentandoli in ogni sede, nei confronti di qualsiasi ente, amministrazione, autorità ed organizzazione;
b) provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti in tutti gli enti e organismi dei quali l'Unione è chiamata a far parte o presso i quali siano comunque trattati interessi e problemi delle categorie cui appartengono le imprese associate e sia richiesta la rappresentanza delle stesse;
c) stipulare contratti collettivi di lavoro ed accordi con associazioni e sindacati, intervenire nelle controversie collettive ed individuali di lavoro riguardanti le imprese associate onde addivenire alla loro amichevole composizione, favorire e partecipare allo studio ed alla risoluzione dei problemi relativi ai rapporti di lavoro delle categorie cui appartengono le imprese associate;
d) favorire la collaborazione fra le imprese delle categorie rappresentate anche attraverso la costituzione di consorzi, cooperative, società ed enti in genere ai fini del miglioramento della produzione di beni e di servizi ed al loro migliore collocamento sui mercati, favorire e realizzare accordi economici, anche d'intesa con altre categorie, per i medesimi fini;
e) provvedere allo studio ed alla risoluzione nell'ambito provinciale dei problemi tecnici, professionali, sociali, tributari, assistenziali, previdenziali ed economici relativi alle categorie per cui essa è stata costituita;
f) prestare alle imprese associate ogni tipo di assistenza, consulenza e servizio in materia tecnica, economica, gestionale, societaria, amministrativa, fiscale, di lavoro e sicurezza sul lavoro, legale, assicurativa, finanziaria, bancaria, creditizia, commerciale, promozionale, ambientale, previdenziale, assistenziale, editoriale, ricreativa di studio e di missioni turistico-promozionali nonché ogni altro servizio, assistenza e consulenza che si ritenga utile per il conseguimento dell'oggetto sociale;
g) promuovere e gestire, anche a mezzo di terzi, centri di formazione, scuole e servizi, corsi, seminari ed in genere ogni iniziativa diretta a informazione, formazione, aggiomamento, riqualificazione professionale che interessi le categorie rappresentate;
h) promuovere la costituzione di enti collaterali quali società cooperative, consorzi, comitati, organismi che si rendessero utili per lo sviluppo economico e tecnico dell'artigianato e della piccola imprenditoria o per la realizzazione di iniziative di mutualità e solidarietà tra le imprese associate;
i) aderire a forme associative, enti, società, organismi in genere costituiti da terzi e le cui attività siano ritenute connesse o pertinenti o comunque adeguate agli scopi sociali;
l) esercitare tutte quelle funzioni che si rendessero di volta in volta necessarie nell'interesse dei soci, nonché compiere qualunque atro di natura economica, finanziaria mobiliare ed immobiliare ritenuto utile al raggiungimento degli scopi sociali.

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Art. 3 - L'Unione aderisce al sistema Confindustria in qualità di socio collettivo di Confindustria Bergamo.
L'eventuale modifica a tale adesione deve essere deliberata dall'Assemblea.

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TITOLO II


SOCI

Art. 4 - Possono far parte dell'Unione in qualità di soci le imprese artigiane di Bergamo e Provincia riconosciute tali dalle leggi vigenti, siano esse individuali o societarie, e per esse i loro titolari e contitolari, i lavoratori autonomi e le micro e piccole imprese secondo la normativa europea operanti in Bergamo e provincia nei settori della produzione di beni e della prestazione di servizi, e per esse i loro titolari e contitolari, nonché le imprese, che pur avendo perso la qualifica di impresa artigiana svolgano ancora un'attività che per contenuti imprenditoriali e dimensionali può ritenersi naturale evoluzione dell'impresa artigiana, le organizzazioni, i consorzi, le cooperative e le società costituite tra le imprese di cui sopra.
I soci che hanno cessato l'attività per pensionamento possono continuare a far parte dell'Unione con il pagamento di una quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.
Gli stessi, se eletti a cariche dell'Unione, possono rimanere in carica sino alla scadenza del mandato e non sono rieleggibili.

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Art. 5 - La domanda di ammissione deve indicare la denominazione dell'impresa, il nome del titolare e dei contitolari, la natura dell'attività esercitata, il numero dei dipendenti nonché ogni dato rilevante ai fini dell'individuazione dell'impresa.

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Art. 6 - Liscrizione all'Unione comporta l'obbligo per le imprese associate di osservare il presente Statuto e il Codice Etico nonché tutte le decisioni assunte in base allo Statuto stesso dai competenti organi dell'Unione.
Inoltre le imprese associate poranno stipulare accordi aziendali e sindacali di lavoro per il tramite dell'Unione.
L'iscrizione vale per l'anno solare in corso al momento della domanda di ammissione e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non viene data disdetta con lettera raccomandata entro il 30 settembre dell'anno in corso.
Lesercizio dei diritti sociali spetta ai soci in regola col versamento della quota e dei contributi associativi ed in regola con i pagamenti dei servizi o delle consulenze ricevute da organi e/o enti partecipati dall’Unione.

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Art. 7 - Gli associati sono tenuti a versare annualmente la quota associativa e l'eventuale contributo associativo stabilito dal Consiglio Direttivo anche con riferimento alle singole categorie.
La quota ed i contributi associativi sono dovuti nella misura e con le modalità che saranno determinate dal Consiglio Direttivo.
La quota ed i contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili a qualsiasi titolo salvo il caso di subentro da parte di uno o più eredi nell'attività del socio defunto.
Gli associati sono inoltre tenuti al versamento delle quote per consulenze, assistenze e servizi prestati dall'Unione anche a richiesta individuale in conformità ai fini istituzionali.
L'ammontare di tali quote e le relative modalità di versamento sono fissate dal Comitato di Presidenza.

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Art. 8 - La qualità di socio si perde:
a) per interdizione, inabilitazione, fallimento o cessazione dell'attività;
b) per dimissioni ai sensi ed agli effetti dell'art.6;
c) per deliberazione di espulsione presa dal Consiglio Direttivo per mancata osservanza dello Statuto o per fatti nei quali il Consiglio ravvisi tale gravità da ritenere opportuno il provvedimento. Contro la delibera di espulsione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera stessa.
Costituiscono casi di espulsione, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo:
a) rivestire incarichi in associazioni concorrenti, anche appartenenti allo stesso sistema confederale, ove l’associato non sia stato previamente autorizzato per iscritto;
b) organizzare e partecipare a riunioni non ufficiali con altri associati;
c) coinvolgere nella gestione associativa funzionari dell’associazione e/o di enti ad essa collegati;
d) usufruire di servizi da parte di enti partecipati da associazioni concorrenti;
e) ingiuriare e/o diffamare gli associati e i dipendenti;
f) la violazione del codice etico sia nella qualità di associato sia di quella di nominato di organi associativi, sia come rappresentante esterno.
I fatti sono valutati con maggior gravità se commessi ripetutamente, in concorso con altri associati e/o nominati che ricoprano cariche apicali negli organi associativi.
La perdita della qualità di socio non dà diritto ad alcun rimborso della quota e degli eventuali contributi associativi versati.
Con la perdita della qualità di socio si decade dalle cariche associative.
La qualità di socio è sospesa per un termine massimo di diciotto mesi per fatti che integrano la mancata osservanza dello Statuto e/o del codice etico, in misura meno grave a quelli che determinano la espulsione.
La delibera di sospensione è adottata dal Comitato di Presidenza.
Contro la delibera di sospensione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera stessa.
A seguito della adozione del provvedimento di sospensione l’associato è sospeso dalle cariche associative e dall’elettorato attivo e passivo.
L’esclusione e la sospensione dell’associato determinano la decadenza anche dalle eventuali cariche designate dall’Unione e ricoperte in enti o organismi esterni.

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TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Delegati e Comitati comunali

Art. 9 - Tutti i soci dell'Unione, operanti in ogni Comune della provincia, ad esclusione del capoluogo, saranno riuniti in Assemblea per l'elezione del Delegato comunale.
Laddove se ne ravvisi l'opportunità verrà nominato anche un Comitato comunale presieduto dal Delegato, con un numero di membri che stabilirà l'Assemblea medesima in relazione alla consistenza del numero di associati operanti nel Comune.
Il Delegato e i membri del Comitato comunale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
L'Assemblea Comunale è convocata almeno un volta all'anno dal Delegato comunale d'intesa col Presidente dell'Unione.
Per le riunioni, elezioni e deliberazioni valgono le norme stabilite per l'Assemblea e il Consiglio Direttivo dell'Unione.
Spetta al delegato comunale ed eventualmente al Comitato comunale:
a) di svolgere la migliore opera di propaganda per la raccolta delle adesioni all'Unione;
b) di esaminare i problemi che interessano le imprese artigiane e le piccole imprese del Comune, formulando proposte all'Unione per la soluzione dei problemi stessi.
Il Comitato di Presidenza dell'Unione ha la facoltà di:
1) nominare un delegato comunale provvisorio in qualunque caso di vacanza dell'incarico, delegato che resterà in carica fino alla prossima assemblea comunale;
2) di sostituire, quando ragioni organizzative o gravi ragioni disciplinari lo consiglino, il delegato in carica ed eventualmente il Comitato comunale con un delegato provvisorio secondo le modalità di cui al comma precedente.

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Delegati e Comitati zonali

Art. 10 - Il territorio della provincia di Bergamo è suddiviso in zone con delibera del Consiglio Direttivo su proposta del Comitato di Presidenza così da favorire un rapporto più stretto con i soci ed una più ampia partecipazione.
I Delegati dei comuni compresi in ciascuna zona costituiscono il Comitato di zona e provvedono alla elezione al loro interno dei Delegato di zona.
Il Comitato di zona si riunisce almeno una volta all'anno a seguito di convocazione da parte del Delegato di zona d'intesa col Presidente dell'Unione.
Per le convocazioni, le riunioni, le deliberazioni valgono le norme fissate dal presente Statuto per il Consiglio Direttivo.
Il Delegato di zona è componente del Consiglio Direttivo dell'Unione ed ha il compito di:
a) adoperarsi per risolvere tutte le problematiche relative alla zona rappresentata;
b) tenere i rapporti con la sede centrale dell'Unione al fine di fare presenti le necessità degli associati;
c) tenere edotti gli associati delle deliberazioni, delle iniziative adottate dagli organi dell'Unione.
In caso di vacanza della carica per dimissioni o per altri motivi il Comitato di Presidenza nomina un Delegato provvisorio che dura in carica fino alla sostituzione elettiva del delegato cessato.
Nell'ambito della propria competenza territoriale ed in base alle direttive impartite dagli organi dell'Unione, al Comitato di zona spetta:
a) il coordinamento dell'attività dei Delegati e dei Comitati comunali ove costituiti;
b) l'esame dei problemi economici, urbanistici, sanitari, sindacali di interesse sovracomunale e la formulazione di proposte all'Unione per la soluzione dei problemi stessi;
c) l'adempimento di tutte le attribuzioni ad esso demandate dagli organi dell'Unione.

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TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE CATEGORIE
Gruppi o Unioni provinciali di categoria.

Art. 11 - I soci dell'Unione sono riuniti in Gruppi provinciali di categoria i quali assolvono a tutti i compiti inerenti alla rappresentanza sindacale della categoria.
In particolare spetta ai Gruppi predetti:
a) di stipulare contratti di lavoro o altri accordi collettivi in collaborazione e con l'assistenza degli organi dell'Unione;
b) di adottare deliberazioni per tutte le questioni la cui trattazione sia stata ad essi affidata o delegata dall'Unione;
c) di fornire all'Unione tutti gli elementi, notizie e dati che siano ad essi richiesti nell'ambito delle loro attribuzioni.
I Gruppi di categoria sono individuati con riferimento alla struttura confederale, tenuto conto della realtà locale.
Nello svolgimento dei propri compiti i Gruppi di categoria si avvalgono dei servizi dell'Unione Artigiani.

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Art. 12 - Sono organi del Gruppo provinciale di categoria:
a) l'Assemblea
b) il Consiglio direttivo
c) il Presidente

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Art. 13 - L'Assemblea del Gruppo di categoria è costituita da tutti i soci dell'Unione Artigiani con riferimento alla categoria di appartenenza.
L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente del Gruppo d'intesa col Presidente dell'Unione.
Ogni partecipante all'Assemblea ha diritto ad un voto.
L'Assemblea:
a) esamina l'attività svolta dal Gruppo;
b) delibera su quanto riguarda gli interessi della categoria;
c) elegge il Consiglio Direttivo del Gruppo.

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Art. 14 - Il Consiglio Direttivo del Gruppo è composto, da tre a sette membri che durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
Spetta al Consiglio:
a) di eleggere al suo interno il Presidente del Gruppo;
b) di coadiuvare il Presidente del Gruppo nello svolgimento dell'attività sindacale ed assistenziale;
c) di esaminare i problemi interessanti l'attività artigianale per cui il Gruppo è costituito formulando proposte all'Unione sui problemi stessi sotto l'aspetto tecnico, artistico, economico e sociale;
d) di esercitare, in caso di urgenza, i poteri dell'Assemblea del Gruppo alla quale però deve riferire nella sua prima riunione;
e) di adempiere a tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dal presente Statuto e dalle istruzioni impartite dagli organi direttivi dell'Unione.

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Art. 15 - Il Presidente del Gruppo provinciale di categoria dura in carica quattro anni ed è rieleggibile, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo del Gruppo stesso ed adempie a tutte le altre funzioni attribuite dal presente Statuto e dalle deliberazioni dell'Unione.
Per le modalità di riunione, per la disciplina delle sedute e per le votazioni dell'Assemblea e del Consiglio del Gruppo provinciale saranno osservate le norme stabilite rispettivamente per l'Assemblea e il Consiglio Direttivo dell'Unione.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di:
1) nominare un Commissario provvisorio in qualunque caso in cui manchi il Presidente del Gruppo. Il Commissario stesso resterà in carica fino alla prossima Assemblea del Gruppo;
2) di sostituire, quando ragioni organizzative o gravi fatti lo consiglino, il Consiglio Direttivo del Gruppo con un Commissario secondo le modalità di cui al comma precedente.

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TITOLO V

ORGANI DELL'UNIONE

Art. 16 - Sono organi dell'Unione:
a) l'Assemblea
b) il Consiglio Direttivo
c) il Comitato di Presidenza
d) il Presidente
e) il Collegio dei Probiviri
f) il Collegio dei Revisori dei Conti
Ad esclusione del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei conti, tutti gli organi, compresi quelli territoriali e di categoria, decadono nel caso in cui la maggioranza dei loro componenti cessi dall’incarico per qualsiasi ragione (morte, dimissioni, espulsione, sospensione, rinuncia, ecc.).
La candidatura a ricoprire incarichi per tutti gli organi, compresi quelli territoriali e di categoria, deve essere presentata alla segreteria di Presidenza dell'Unione inderogabilmente almeno tre giorni prima della data di nomina, ridotti ad un giorno prima in caso di convocazione di urgenza.

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Assemblea

Art. 17 - L'Assemblea dell'Unione è costituita dai Presidenti e dai membri dei Consigli Direttivi dei Gruppi provinciali di categoria nonché dai Delegati comunali e membri dei Comitati comunali e zonali.
All'Assemblea partecipano con diritto a voto il Presidente, i membri del Comitato di Presidenza e del Consiglio Direttivo dell'Unione.
Vi partecipano altresì il Direttore dell'Unione, il Collegio dei Probiviri e i Revisori dei Conti senza diritto di voto.
All'Assemblea possono inoltre partecipare senza diritto di voto tutti gli associati all'Unione.
LAssemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti.
L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Unione sentito il Consiglio Direttivo, con invito al Consiglio Direttivo da spedirsi almeno otto giorni prima della riunione; la convocazione viene pubblicata sul sito istituzionale dell'Unione.
L invito contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare.
E'ammessa la convocazione, in caso di urgenza, con preavviso di cinque giorni.
L'Assemblea in prima convocazione, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri aventi diritto al voto.
In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria e straordinaria è legalmente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
Ogni membro dell'Assemblea ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, non tenendosi calcolo degli astenuti.
La nomina delle cariche sociali sarà di massima fatta a scheda segreta. In caso di parità nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Unione e in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente più anziano di età. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, nonché dell'altro Vice Presidente, l'Assemblea è presieduta dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
Il Direttore dell'Unione, o un suo delegato, funge da Segretario dell'Assemblea.
Della riunione è redatto su apposito registro il relativo verbale che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

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Art. 18 - L'Assemblea ha il compito di:
a) esaminare i problemi di importanza fondamentale che interessano le aree territoriali, le aree di mestiere e l'organizzazione dell'Unione fornendo le opportune indicazioni al Consiglio Direttivo e al Comitato di Presidenza da tenere presenti nell'adempimento delle rispettive competenze, con riferimento anche ai collegamenti di qualsiasi natura con organizzazioni regionali e nazionali degli artigiani, del lavoro autonomo e dei piccoli imprenditori;
b) provvedere alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
c) provvedere alla elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri;
d) provvedere all'elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) deliberare le modifiche al presente Statuto su proposta del Consiglio Direttivo;
f) dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
g) discutere e approvare entro e non oltre il mese di giugno dell'anno successivo, il rendiconto economico finanaziario consuntivo dell'anno precedente, le relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti.

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Consiglio Direttivo

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo è composto da ventinove membri compreso il Presidente e i due Vice Presidenti dell'Unione, dura in carica quattro anni e può essere rieletto.
Il Consiglio Direttivo è formato da:
- i Delegati di zona di cui all'art. 10
- i Presidenti dei Gruppi provinciali di categoria di cui all'art. 11.
Qualora il numero complessivo dei Delegati di zona e dei Presidenti di categoria superi il numero di cui sopra dei componenti il Consiglio Direttivo, i Presidenti di categoria, convocati dal Presidente dell'Unione in apposita riunione, provvederanno a designare fra loro coloro che entreranno a far parte del Consiglio Direttivo.
Di tale riunione deve essere redatto il verbale da parte del Direttore, o suo delegato, che assiste alla stessa in qualità di Segretario.
Qualora durante il quadriennio venga a mancare un membro del Consiglio si provvederà alla sua sostituzione secondo quanto previsto all'art. 10, se Delegato di zona, o se presidente di categoria, con la designazione del sostituto da parte di tutti i Presidenti di categoria con la procedura di cui sopra.
Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo senza diritto di voto:
a) i Presidenti di categoria non designati a comporre il Consiglio Direttivo;
b) il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Artigiani eventualmente costituito in seno all'Unione;
c) il Presidente del Gruppo Artigiani Anziani e Pensionati eventualmente costituito in seno all'Unione;
d) il Presidente del Gruppo Donne Artigiane eventualmente costituito in seno all'Unione;
e) ogni iscritto all'Unione che rivesta incarichi direttivi nel sistema confederale di cui all'art.3;
f) i Presidenti di Consorzi e Cooperative promossi dall'Unione.
La carica di consigliere dell'Unione è incompatibile con quella di Parlamentare, Consigliere regionale, Segretario provinciale di partiti o di Movimenti politici.
Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni quattro mesi ed in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente dell'Unione o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.
Esso è convocato dal Presidente con lettera spedita almeno otto giorni prima della data della riunione a tutti coloro che hanno diritto a parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a tre giorni.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Unione. In caso di assenza o impedimento del Presidente dell'Unione la riunione è presieduta dal Vice Presidente più anziano di età.
In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo nonché dell'altro vice Presidente, la riunione è presieduta dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
Alle riunioni del Consiglio nelle quali siano presenti all'ordine del giorno questioni di ordine economico e finanziario dell'Unione partecipano i Revisori dei Conti senza diritto a voto.
Il Direttore dell'Unione, o un suo delegato, funge da Segretario.
Le riunioni sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà dei membri più uno e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale quello di chi presiede la riunione.
La riunione del Consiglio è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. In tal caso le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa con prevalenza, in caso di parità di voti, del voto di chi presiede la riunione.
Della riunione è redatto su apposito registro il relativo verbale il quale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

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Art. 20 - Il Consiglio ha il compito:
a) Di deliberare in tutte le questioni di carattere generale che interessano l'artigianato provinciale seguendo le indicazioni fornite dall'Assemblea;
b) di coadiuvare i Gruppi provinciali di categoria nel loro lavoro al fine di dare indirizzo organico all'azione dell'Unione;
c) di designare i rappresentanti dell'Unione presso enti, amministrazioni, organizzazioni, ecc., nell'ambito dei candidati proposti dal Comitato di Presidenza avuto riguardo ad eventuali accordi di associazionismo unitario;
d) di prendere iniziative per lo studio e la soluzione dei problemi dell'artigianato provinciale in armonia con le direttive di massima della Confederazione cui l'Unione aderisce;
e) di nominare il Presidente, i due Vice Presidenti ed i membri, compreso il numero degli stessi membri da quattro a sei, del Comitato di Presidenza scelti tra i membri del Consiglio;
f) di riunire, quando lo ritenga opportuno, l'Assemblea dell'Unione;
g) di predisporre, su proposta del Comitato di Presidenza, il rendiconto annuale economico finanziario consuntivo dell'Unione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e di discutere e approvare il rendiconto preventivo predisposto dal Comitato di Presidenza;
h) di affiancare al Comitato di Presidenza - quando lo richieda il Presidente - uno o più membri in qualità di esperti;
i) di deliberare la costituzione del Gruppo Artigiani Anziani, del Gruppo Donne Artigiane, del Gruppo Giovani Artigiani;
l) di approvare su proposta del Comitato di Presidenza, l'importo della quota associativa annuale e l'ammontare degli altri contributi associativi avuto riguardo ad eventuali accordi di associazionismo unitario;
m) di determinare su proposta del Comitato di Presidenza la suddivisione della provincia di Bergamo in zone come previsto all'art. 10;
n) di proporre all'Assemblea, in occasione del rinnovo delle cariche sociali, la nomina del futuro Consiglio Direttivo composto ai sensi dell'art. 19;
o) di esaminare le eventuali modifiche dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
p) di deliberare l'acquisto, l'alienazione, la locazione di beni immobili dell'Unione, l'accensione di mutui anche con garanzia ipotecaria e l'espletamento di tutte le formalità inerenti e conseguenti nonché di deliberare l'accettazione di donazioni;
q) di fare quanto altro ritenga utile per il raggiungimento degli scopi statutari.

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Comitato di Presidenza

Art. 21- Il Comitato di Presidenza è eletto dal Consiglio Direttivo ed è composto dal Presidente dell'Unione, da due Vice Presidenti e da quattro a sei membri. L indicazione del numero dei componenti del Comitato di Presidenza è effettuata di volta in volta dal Consiglio Direttivo in sede di convocazione dell'Assemblea elettiva.
I componenti del Comitato durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Il componente decade dalla carica nel caso in cui perda la nomina di presidente di categoria, di presidente zonale.
Il Comitato si riunisce ordinariamente una volta ogni mese e in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente dell'Unione o ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi membri.
Esso è convocato dal Presidente con comunicazione anche telefonica almeno cinque giorni prima della riunione.
In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a ventiquattro ore.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente la riunione è presieduta da un Vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento anche di questi, dal membro più anziano di età dal Comitato.
Alle riunioni del Comitato nelle quali sono in esame questioni di ordine economico finanziario dell'Unione partecipano i Revisori dei Conti senza diritto di voto.
Il Direttore dell'Unione o un suo delegato, funge da segretario.
Le riunioni sono valide con la presenza effettiva di almeno quattro membri nel caso in cui il Comitato sia formato da sette soggetti, ovvero di almeno cinque membri nel caso in cui il Comitato sia formato da otto o nove soggetti e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede il Comitato.
Della riunione è redatto su apposito registro il relativo verbale che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

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Art. 22 - Il Comitato ha il compito di:
a) curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
b) provvedere alla gestione economico-finanziaria dell'Unione;
c) proporre al Consiglio Direttivo l'importo della quota associativa annuale e l'ammontare degli altri contributi associativi;
d) deliberare l'ammontare e le modalità di versamento delle quote dovute dagli associati per le prestazioni, le consulenze, le assistenze efllettuate nei loro confronti;
e) deliberare la costituzione di eventuali sezioni dell'Unione e uffici staccati, qualora se ne presenti la necessità;
f) proporre al Consiglio Direttivo la suddivisione in zone della provincia di Bergamo come previsto dall'art. 10;
g) deliberare gli organici del personale dell'Unione;
h) predisporre il bilancio preventivo, nonché, a fine esercizio, il consuntivo economico finanziario annuale da sottoporre entrambi all'approvazione del Consiglio Direttivo previo interpello e delibera del Collegio dei Revisori dei Conti;
i) nominare il Direttore dell'Unione.
l) Comitato ha facoltà di delegare al Presidente, o ad uno o più membri, parte dei poteri e delle attribuzioni che ad esso competono.

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Presidente

Art. 23 - Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Unione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Egli dà le disposizioni necessarie per l'attuazione dei deliberati dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza.
In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Comitato al quale però deve riferire nella sua prima adunanza.
Il Presidente può delegare un Vice Presidente a svolgere mansioni ad esso attribuite dal presente Statuto.
In caso di urgenza, qualora il Presidente sia impedito, viene sostituito dal Vice Presidente più anziano di età, e, in caso di assenza o impedimento anche di entrambi i Vice Presidenti, dal membro più anziano del Comitato.

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Collegio dei Probiviri

Art. 24 - Il Collegio dei Probiviri è composto da un Presidente, due membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea.
I suoi componenti devono essere scelti fra i soggetti di comprovata moralità ed esperienza che non ricoprono altri incarichi negli organi direttivi dell'Unione, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra gli organi dell'Unione di cui all'art. 16, tra i soci e l'Unione ed anche fra i soci stessi quando questi ne facciano esplicita richiesta.
Il Collegio dei Probiviri decide quale arbitro amichevole compositore ed il suo giudizio sarà inappellabile e definitivo.
Nell'esercizio delle sue funzioni il Collegio dei Probiviri potrà essere assistito da un legale.

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Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 25 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un presidente, due membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea.
Il Presidente è eletto anche fra non associati e al pari degli altri componenti del Collegio dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Unione, riferendone all'Assemblea con la relazione sul rendiconto consuntivo annuale.
I Revisori dei Conti partecipano, anche in teleconferenza, senza diritto di voto alle riunioni dell'assemblea e, quando vengono discussi argomenti inerenti all'andamento economico e finanziario dell'Unione, alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza.

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Art. 26 - Tutte le cariche dell'Unione sono gratuite salvo gli eventuali rimborsi di spese deliberati dal Comitato di Presidenza.
In ogni caso è vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Unione, salvo che per obblighi di legge.
Coloro che non partecipano alle riunioni dei rispettivi organi dell'Unione per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dalla carica. I competenti organi dell'Unione provvederanno a sostituire le cariche comunque rimaste vacanti, nominando altro Associato per il tempo mancante alla scadenza del mandato elettivo.
Non possono assumere per via elettiva cariche associative di qualsiasi tipo, gli Associati all'Unione da meno di tre anni. Ogni Associato partecipante agli organismi associativi ha diritto ad un solo voto se in regola con il pagamento della quota associativa e non sono ammesse deleghe. Le candidature a Presidente dell'Unione devono essere accompagnate dall'esposizione delle linee programmatiche.
Tutti i dati raccolti dall'Unione inerenti il rapporto associativo con l'Associato verranno trattati nel rispetto di quanto disposto dal Testo Unico della privacy.

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Direttore

Art. 27 - Il Direttore dell'Unione è alle dirette dipendenze del Presidente, sovrintende a tutti gli uffici, provvede al buon andamento dei servizi e attua i provvedimenti deliberati dagli organi sociali.
Tutto il personale dell'Unione è alle dirette dipendenze del Direttore che, d'accordo con il Presidente, assume e può adottare tutti i provvedimenti disciplinari che ritiene opportuni, compreso il licenziamento.

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Presidente Onorario

Art. 28 - L'Assemblea ha la facoltà di nominare, su proposta del Consiglio Direttivo, un Presidente Onorario scelto tra le persone che si siano distinte per particolari benemerenze nell'ambito dell'Unione.
Il Presidente onorario presiede l'Assemblea senza diritto di voto ed ha la facoltà di partecipare alle riunioni degli organi sociali senza diritto di voto.

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TITOLO VI

ENTRATE - PATRIMONIO

Art. 29 - Le entrate dell'Unione sono costituite:
a) dalle quote associative annuali e da ogni altra forma di contributo associativo o per attività svolte a favore dei soci;
b) da interessi attivi e da altre rendite patrimoniali;
c) da qualunque altra erogazione a titolo di liberalità o qualsiasi altro titolo da parte di soci o di terzi.

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Art. 30 - Il patrimonio sociale è costituito dai beni immobili e mobili, da valori acquisiti a seguito di acquisto, donazione o lascito nonché dalle somme accantonate per qualsiasi titolo.
Nel caso di scioglimento dell'Unione il patrimonio netto residuo sarà devoluto come è previsto all'art.31.

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TITOLO VII

SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE

Art. 31 - Lo scioglimento dell'Unione può essere deliberato dall'assemblea con voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi componenti.
In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina un Collegio di tre liquidatori che provvederanno a devolvere il patrimonio netto residuo ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

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Art. 32 - Il presente Statuto entra in vigore dal 10 giugno 2016. Per quanto non è previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti.

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CODICE ETICO

Art. 1 - FINALITA'
1 - L'Unione Artigiani e Piccola Impresa della provincia di Bergamo si impegna e per suo tramite si impegnano tutte le sue componenti - imprenditori associati, imprenditori che rivestono incarichi associativi, imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni - ad attuare con trasparenza e rispettare modelli di comportamento ispirati all'autonomia, all'integrità, all'eticità ed a sviluppare azioni coerenti con tali principi.
2 - Tutto il sistema associativo dovrà essere compartecipe e coinvolto nel perseguimento degli obiettivi e nel rispetto delle rispettive modalità, in quanto ogni comportamento non eticamente corretto provoca conseguenze negative in ambito associativo e danneggia l'immagine dell'intera Organizzazione.
3 - L'eticità dei comportamenti non è valutabile solo in termini di stretta osservanza delle norme di legge e di statuto, ma si fonda sulla convinta adesione a porsi, nelle diverse situazioni, ai più elevati modelli di comportamento.

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Art. 2 - ASSOCIATI
1 - Nel far parte del sistema associativo confederale dell'Unione, gli imprenditori si impegnano a tener conto, in tutti i loro comportamenti, professionali ed associativi, delle ricadute degli stessi sull'intera imprenditoria e sul sistema confederale medesimo. Essi pertanto si impegnano:
a) come imprenditori:
al ) ad applicare compiutamente leggi e contratti di lavoro;
a2) a comportarsi con giustizia nei confronti dei propri collaboratori, favorendone la crescita professionale e salvaguardando la sicurezza sul lavoro;
a3) ad assumere un atteggiamento equo e corretto nei confronti di clienti, fornitori e concorrenti;
a4) a mantenere rapporti ispirati a correttezza ed integrità con la pubblica amministrazione e con i partiti politici;
a5) a considerare un impegno costante la tutela dell'ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento;
b) come associati:
bl) a partecipare alla vita associativa;
b2) a contribuire alle scelte associative in piena integrità ed autonomia da pressioni interne ed esterne, avendo come obiettivo prioritario l'interesse dell'Organizzazione;
b3) a rispettare le direttive che l'Organizzazione deve fornire nelle diverse materie e ad esprimere le personali posizioni preventivamente nelle sedi di dibattito interno;
b4) ad informare preventivamente l'Organizzazione di ogni situazione suscettibile di influire sul proprio rapporto con altri imprenditori e con l'Organizzazione, chiedendone il necessario ed adeguato supporto per risolvere positivamente le questioni sorte.

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Art. 3 - VERTICI ASSOCIATIVI
1 - L'elezione è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una rigorosa ed effettiva aderenza ad ineccepibili comportamenti personali, professionali ed associativi.
2 - I candidati si impegnano a fornire, su richiesta degli organi competenti, tutte le informazioni necessarie.
3 - I nominati si impegnano:
a) ad assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati, il sistema confederale e l'Unione, senza avvalersene per vantaggi diretti o indiretti;
b) a mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti degli associati e delle istituzioni;
c) a seguire le direttive confederali, contribuendo al dibattito nelle sedi proprie, ma mantenendo l'unità del sistema verso l'esterno;
d) a fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle proprie cariche;
e) a coinvolgere effettivamente gli organi decisori dell'Organizzazione per una gestione partecipata ed aperta alle diverse istanze;
f) a rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali ed oggettivi la propria permanenza possa essere dannosa all'immagine dell'imprenditoria e dell'Organizzazione;
g) a predisporre un percorso formativo per i futuri dirigenti al fine di consentire un naturale ricambio nella composizione degli Organi alla scadenza statutaria prevista.

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Art. 4 - RAPPRESENTANTI ESTERNI
1 - I rappresentanti designati dall'Organizzazione in organismi esterni vengono scelti secondo criteri di competenza ed indipendenza; le designazioni si intendono con vincolo di mandato.
2 - I rappresentanti si impegnano:
a) a svolgere il proprio mandato nell'interesse dell'ente presso cui sono stati designati e degli imprenditori associati, nel rispetto delle linee di indirizzo che l'Organizzazione è tenuta a fornire;
b) ad informare costantemente l'Organizzazione designante sullo svolgimento del loro mandato;
c) ad assumere gli incarichi non con intenti remunerativi;
d) a rimettere il mandato ogni qualvolta si presentino cause di incompatibilità o impossibilità ad una partecipazione continuativa o comunque su richiesta motivata dell'Organizzazione designante;
e) ad informare e concordare con l'Organizzazione ogni ulteriore incarico derivante dal mandato per il quale si è stati designati.

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