OBBLIGHI DI TRASPARENZA PER EROGAZIONI PUBBLICHE
ADEMPIMENTO
Il 31 dicembre 2021 decorre il termine ultimo per l’adempimento agli obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche ricevute nell'esercizio 2020, introdotto dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza (art. 1, commi 125-129, legge 4 agosto 2017, n.124) e successivamente modificato dal “Decreto crescita” (art. 35, decreto 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.58).
SOGGETTI INTERESSATI
I soggetti coinvolti nell'adempimento possono essere raggruppati in due principali categorie:
- associazioni, fondazioni e Onlus, nonché le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri (di cui al d.lgs n.286/1998);
- imprese.
Sono ricompresi nel gruppo delle
imprese:
- i soggetti tenuti ad iscriversi al Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2195 c.c. – che cioè esercitano un’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi, un’attività intermediaria nella circolazione dei beni, un’attività di trasporto per terra, acqua o aria, un’attività bancaria o assicurativa, altre attività ausiliarie alle precedenti.
- i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435 bis del codice civile e quelli che comunque non sono tenuti alla redazione della nota integrativa (micro-imprese, imprese individuali e società di persone).
VANTAGGI DA PUBBLICARE
- sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente, dalle pubbliche
amministrazioni di cui [all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001] ... e dai soggetti di cui [all'art. 2-bis, D.Lgs. n. 33/2013].
- che siano stati erogati nell'esercizio finanziario precedente: la ... rendicontazione dovrà essere effettuata secondo il criterio di cassa. Per le eventuali erogazioni non in denaro, il criterio di cassa andrà inteso in senso sostanzialistico, riferendo il vantaggio economico all'esercizio in cui lo stesso è ricevuto. Per tale motivo il vantaggio economico di natura non monetaria ... è di competenza del periodo in cui lo stesso è fruito (Nota congiunta CNDCEC-Assonime 9 maggio 2019)
- di importo complessivo, nel periodo considerato, uguale o maggiore di € 10.000,00. Da considerarsi in senso totale, non riferito ad una singola operazione.
L'obbligo è escluso:
- per i vantaggi ricevuti aventi carattere generale (ad esempio, agevolazioni/contributi riconosciuti a tutti i
soggetti che presentano determinate condizioni);
- che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto
ovvero dovuti a titolo di risarcimento
INFORMAZIONI DA PUBBLICARE
Se i vantaggi economici rientrano nei criteri indicati al paragrafo precedente, devono essere: “
pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad € 10.000,00" (Nota congiunta CNDCEC-Assonime 9 maggio 2019) dalla forma (sovvenzione o altro beneficio).
In particolare devono essere riportate le seguenti informazioni:
- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione del soggetto erogante;
- somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico sottostante;
- data di incasso;
- causale.
ESCLUSIONI
L'obbligo non ricorre per gli aiuti di Stato/aiuti de minimis già pubblicati nel
Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).
“la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ... operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti ... tiene luogo degli obblighi ... posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis" (comma 125-quinquies).
SANZIONI
La non osservanza dell'obbligo di pubblicità in esame comporta l'applicazione (comma 125-ter):
- della sanzione pari all'1% di quanto ricevuto, con un minimo di € 2.000;
- della sanzione accessoria dell'adempimento all'obbligo in esame.
- dell'integrale restituzione del beneficio ricevuto nel caso in cui, decorsi 90 giorni dalla contestazione da parte della Pubblica amministrazione/amministrazione vigilante o competente per materia, il soggetto interessato non provveda all'adempimento in esame.