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La delibera della Giunta regionale IX/2555 del 24 novembre 2011 stabilisce l'obbligo, a partire dall'1 gennaio 2012, di dichiarare la classe energetica (A, B, etc.) e l'indice di prestazione energetica (espresso in KWH/metro) relativi alla climatizzazione invernale o al riscaldamento in tutti gli annunci commerciali finalizzati alla vendita o alla locazione di singole unità immobiliari o di interi edifici ubicati sul territorio regionale. L'obbligo si applica a tutti gli annunci pubblicati su giornali, manifesti, volantini, siti web, trasmessi alla radio o alla televisione, per conto di qualsiasi soggetto (persona fisica, società, cooperativa, associazione, fondazione, ente pubblico o privato, ecc.), a prescindere dalla destinazione d'uso dell'immobile.
L'Attestato di Certificazione Energetica (ACE) deve essere predisposto a cura del proprietario dell'immobile, mentre è il titolare dell'annuncio immobiliare a essere responsabile dell'inseririmento dei dati relativi al suddetto Attestato nell'annuncio immobiliare, a prescindere dal fatto che tale titolare sia lo stesso proprietario dell'immobile o un altro soggetto.
L'inosservanza di queste disposizioni è soggetta a una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro di competenza dei comuni in cui è situato l'immobile oggetto dell'annuncio.
Per gli annunci predisposti entro il 31/12/2011, che non riportano indicazioni sulla prestazione e la classe energetica, è necessario, per evitare sanzioni, che il titolare dell'annuncio immobiliare invii (con raccomandata a.r. o posta certificata entro il 31.12.2011) un'autodichiarazione al Comune in cui è situato l'immobile, indicando il numero e il luogo esatto in cui sono affissi tali annunci.
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